Lo Statuto

Art. 1

E’ costituita, a norma dell’art. 36 e seguenti del codice civile, l’associazione “Controcorrente” con sede a Tamai (PN),  via Santa Margherita presso i locali dell’oratorio .
Essa ha durata illimitata.

Art. 2

L’associazione non ha fini di lucro; ha una struttura democratica e indipendente da ogni movimento politico.

Art. 3

L’associazione non ha scopo di lucro e si propone di coinvolgere bambini, ragazzi, giovani ed adulti (senza limiti di età) nel mettersi in gioco con la musica, le coreografie, le scenografie, la recitazione per una crescita personale , di gruppo  e comunitaria. Le tematiche che vogliamo portare avanti sono impegnative che fondano le radici sui valori cristiani dettati dal Vangelo. Oggi più che mai abbiamo tutti bisogno di riferimenti forti che ci dimostrano il bello di vivere il vangelo e finchè non ne facciamo esperienza rimane qualcosa di lontano. Attraverso il teatro, il confronto , le attività ed il contributo prezioso dei talenti di ciascun partecipante per progetti comuni, Controcorrente diventa luogo per una esperienza di vita e vera catechesi esperenziale  con Gesù maestro. Il frutto di questo cammino si fa  testimonianza e condivisione  attraverso la presentazione di spettacoli e/o animazione di manifestazioni pubbliche con il fine di condividere pubblicamente ciò che di bello gli associati ritendono di aver ricevuto.
Tali manifestazioni e/o spettacoli sono eseguiti a titolo gratuito e con l’ingresso libero.

Art. 4

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’associazione potrà:

  • Definire degli incontri  periodici nei quali viene contemplato il momento di preghiera e/o di riflessione e/o sviluppo di un progetto comune (es. eventi, spettacoli, manifestazioni, celebrazioni);
  • Organizzare manifestazioni, incontri, conferenze, concorsi, e corsi attinenti lo scopo per cui è stata costituita;
  • Organizzare momenti di confronto tra gli aderenti;
  • Organizzare delle uscite, trasferte, pellegrinaggi che permettono sia per creare affiatamento tra i partecipanti nonché esperienze di fede personali e di gruppo;
  • Dare l’opportunità a  di diventare protagonisti attraverso la recitazione, le coreografie, scenografie, canto e musica;
  • Vivere il valore della missionarietà sostenendo progetti benefici verso terzi;
  • Pubblicare saggi e scritti inerenti lo scopo sociale;
  • Stimolare tutte le attività culturali e ricreative connesse allo scopo per cui è sorta;
  • Mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti pubblici e privati con finalità analoghe e/o comunque  attinenti a quella per cui l’associazione è sorta;
  • Confrontarsi con il parroco, i consigli parrocchiali, istituzioni ed enti sulle problematiche e casi sociali di interesse comune;
  • Richiedere comodato d’uso;
  • Potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l’associazione è stata costituita.
  • Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari , di campagne di sensibilizzazioni, l’associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi;
  • In caso di invito da parte di parrocchie, associazioni ecc. per presentare lo spettacolo, l’ingresso deve essere libero e le offerte libere eventualmente raccolte devono essere sempre autorizzate e ricevute con consenso dei referenti dei paesi ospitanti.

Art. 5

Per l’adempimento della sua attività l’associazione è finanziata dalle entrate derivanti dalle quote annuali versate dai soci, da elargizioni di privati cittadini, di aziende, di enti pubblici.

I fondi che si vengono così a creare potranno essere resi disponibili per l’attività benefica, l’acquisto di materiali di consumo, apparecchiature per la realizzazione dei progetti, formazione, assicurazione degli associati,  l’organizzazione di eventi.

Art. 6

L’esercizio sociale inizia il 1(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.

Entro il 30 aprile di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di rendiconto consuntivo dell’esercizio in corso che dovranno  poi essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 7

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8

I soci si distinguono in:

  • Soci ordinari
  • Soci sostenitori

Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
Sono soci di diritto dell’associazione Il parrocco e le suore che operano nella parrocchia Tamai (salvo esplicita dichiarazione di non adesione, rilasciata per iscritto).
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell’associazione.
I soci  che non osservano gli obblighi statutari decadono con delibera del Consiglio.
Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recederla dalla stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
Sono Soci sostenitori coloro i quali effettuano una libera erogazione e contribuiscono al finanziamento dell’associazione.

Art. 9

L’associazione opera attraverso i suoi organi sociali che sono: l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 10

L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e si riunisce almeno una volta l’anno per approvare: la Relazione del Presidente sull’attività svolta; il Rendiconto consuntivo dell’anno trascorso e del Rendiconto preventivo per l’anno in corso.
L’Assemblea è convocata dal Presidente.
La convocazione dell’Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso da esporre nell’albo sociale.
E da recapitare ai soci, almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l’indicazione e luogo, del giorno, dell’ora della riunione, nonché degli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea decide a maggioranza relativa dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci anorchè assenti o dissenzienti.

L’Assemblea in sede ordinaria:

  • approva il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  • delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea in sede straordinaria delibera:

  • sulle modifiche del presente statuto;
  • sullo scioglimento del presente statuto;
  • su ogni altro argomento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  • su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di 10 membri scelti tra i soci ordinari.
Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno: il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario , il Tesoriere.
Essi resteranno in carica per tre anni con la possibilità di essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunirà, sempre in una unica convocazione, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno su convocazione del Presidente o su richiesta dei suoi membri. L’assemblea sarà valida con la presenza di almeno tre consiglieri.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di dirigere e amministrare l’associazione, promuovere le sue attività, predisporre I bilanci, esprimere l’accettazione delle domande di adesione a socio.
Per la validità  delle delibere del Consiglio Direttivo e la loro approvazione, si richiede la maggioranza relativa dei presenti . in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tra l’altro, il Consiglio Direttivo:

  • stabilisce la data dell’assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l’anno e convoca l’assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
  • emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’ordinamento dell’attività sociale da sottoporre poi alla ratifica dell’assemblea dei soci;
  • gestisce l’associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’assemblea;
  • stabilisce la quota minima di versamento iniziale e/o annuale;
  • valuta le proposte, le indicazioni e quant’altro eventualmente proposto dai soci.

Tutte le cariche sociali, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione.
Qualora vengano meno, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio Direttivo, può essere convocata l’assemblea.
Perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Si possono eleggere nuovi membri del Consiglio Direttivo fino al limite Statutario.

I membri nominati dall’assemblea nei casi sopra citati, scadono con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comportano, invece, la decadenza di tutto il consiglio stesso, e la convocazione dell’assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi trenta giorni. Resta in carica solo il Presidente o, se manca il Vicepresidente per l’ordinaria amministrazione sino allo svolgimento di predetta assemblea.

Art. 12

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e convoca l’assemblea dei soci; cura, con la collaborazione del Segretario l’ordinaria attività dell’associazione; rappresenta l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, coordina e garantisce la continuità delle sue attività.

Art. 13

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Art. 14

Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione; cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo e il libro degli aderenti all’associazione, il tesoriere tiene la gestione della cassa dell’associazione.

Art. 15

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità dando luogo ad un arbitrato rituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e in mancanza di accordo sulla sua nomina, vi provvederà su richiesta delle parti il Presidente del Tribunale di Pordenone.

Art. 16

Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall’assemblea con voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.
L’associazione potrà essere sciolta con il voto della maggioranza relativa dei presenti.

Art. 17

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrativa con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

L’assistenza spirituale dell’Associazione è affidata ad un presbitero, il parroco pro tempore, oppure scelto attraverso gli organi statutari propri dell’Associazione.

Spetta all’Assistente spirituale:

  • elaborare le linee programmatiche dell’Associazione in ordine alle attività pastorali e di formazione spirituale;
  • tenere i rapporti con i sacerdoti ed il vescovo;
  • promuovere e verificare la corrispondenza dei programmi dell’Associazione con le esigenze di ecclesialità;

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente atto, si osservano in quanto applicabili, le norme contenute nel codice civile.